Separazione: quando l’ex coniuge 
non ha diritto all’assegno di mantenimento 
o quando il diritto viene meno.





indagini perdita assegno mantenimento

Nell’ambito delle Indagini Private volte alla ricerca di informazioni richieste dal privato cittadino, l’istituto investigativo AIRO mette a disposizione la sua professionalità, le proprie risorse e le proprie competenze, per la raccolta di prove da far valere nel giudizio di revisione delle condizioni sancite dalla sentenza di separazione o divorzio.


Nuova relazione e incidenza della coabitazione con il nuovo partner


Nell’escludere ogni automatismo tra l’instaurazione di una nuova relazione sentimentale e la perdita del diritto all’assegno di mantenimento, va posta in risalto l’esigenza non solo che il nuovo legame presenti caratteri di stabilità e continuatività, astrattamente configurabili anche in assenza di coabitazione con il partner, ma anche che ad esso si accompagni l’elaborazione di un diverso progetto di vita, caratterizzato dalla condivisione di nuovi bisogni, interessi, abitudini, attività e relazioni sociali, tali da comportare il superamento del modello familiare cui era improntata la pregressa esperienza coniugale, e con esso del tenore di vita precedentemente goduto. Soltanto in tal modo, infatti, può crearsi quella comunione materiale e spirituale di vita che, dando luogo all’assunzione di doveri reciproci di assistenza morale e materiale da parte dei componenti della coppia, consente di ravvisare l’esistenza di una famiglia di fatto, non configurabile invece laddove, per la labilità del legame e l’assenza di obiettivi condivisi e relazioni comuni, debba escludersi il compimento di una meditata scelta esistenziale volta alla costituzione di un durevole consorzio.

Nell’ambito del relativo accertamento, l’instaurazione di un rapporto di coabitazione tra i componenti della coppia, pur non rappresentando l’unico indice dell’avvenuta costituzione del nuovo nucleo familiare, costituisce indubbiamente quello più significativo, del quale può farsi a meno soltanto a fronte dell’accertata sussistenza degli altri elementi che contraddistinguono ordinariamente la comunità familiare, tra i quali va compresa anche la messa in comune delle risorse reddituali e patrimoniali di cui ciascun componente può disporre.

Cassazione civile sez. I, 10/06/2022, n.18862


Perdita dell’assegno di mantenimento


In tema di separazione personale dei coniugi la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l’interruzione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento che grava sull’altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi “more uxorio” siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare; resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l’assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce “in melius” sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati.

Tribunale Verbania, 06/11/2020, n.492


La costituzione di una nuova famiglia 


La formazione di un nuovo nucleo familiare di fatto da parte del coniuge avente diritto all’assegno di mantenimento dà luogo alla perdita definitiva (ovverosia anche per l’ipotesi in cui la famiglia di fatto venga successivamente a sciogliersi) del diritto a percepire l’assegno di mantenimento e/o l’assegno divorzile.

Tribunale Savona, 01/08/2019, n.757


Separazione e nuova famiglia di fatto


Il principio secondo cui la costituzione di una nuova famiglia di fatto esclude l’assegno di mantenimento è stato espressamente sancito in tema di assegno divorzile, ma è perfettamente mutuabile alla materia della separazione personale per l’eadem ratio; Infatti il sesto comma dell’art. 5 della legge n. 898 del 1970 non definisce il concetto di adeguatezza dei mezzi, in difetto della quale e nel concorso dell’ulteriore requisito dell’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, scattano i presupposti della spettanza dell’assegno divorzile, ma anzi lascia volutamente suscettibili di differenziazione i parametri concreti di valutazione di tale “adeguatezza”, in ragione della variegata possibile evoluzione delle scelte esistenziali degli ex coniugi nella fase successiva alla separazione.
Fra i fattori capaci di incidere su tale nozione di “adeguatezza” è suscettibile di acquisire rilievo anche la eventuale convivenza “more uxorio”, la quale, quando si caratterizzi per i connotati della stabilità, continuità e regolarità tanto da venire ad assumere i connotati della cosiddetta “famiglia di fatto” (caratterizzata, in quanto tale, dalla libera e stabile condivisione di valori e dei modelli di vita, in essi compresi anche quello economico) fa si che la valutazione di una tale “adeguatezza” non possa non registrare una tale evoluzione esistenziale, recidendo – finché duri tale convivenza (e ferma rimanendo in questo caso la perdurante rilevanza del solo eventuale stato di bisogno in sé ove “non compensato” all’interno della convivenza) – ogni plausibile connessione con il tenore e con il modello di vita caratterizzante la pregressa fase di convivenza coniugale, ed escludendo – con ciò stesso – ogni presupposto per il riconoscimento, in concreto, dell’assegno divorzile fondato sulla conservazione degli stessi.

Tribunale Bari sez. I, 07/02/2019, n.606


Quando viene meno il diritto all’assegno di mantenimento?


L’instaurazione di una nuova famiglia, anche di fatto, da parte del coniuge separato fa venir meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno di mantenimento a carico dell’altro coniuge, a prescindere da ogni connessione con il modello di vita caratterizzante la fase precedente di convivenza matrimoniale.

Cassazione civile sez. I, 27/06/2018, n.16982


Riduzione e revoca dell’assegno di mantenimento


In tema di separazione personale, la riduzione e la revoca dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli, decorre, normalmente, dal momento della pronuncia giudiziale che modifica la misura o ne accerta la inesistenza dei presupposti. Non sono, quindi, rimborsabili le somme percepite in forza di precedenti provvedimenti non definitivi, qualora – per la loro elevata entità – tale somme siano state comunque destinate ad assicurare il mantenimento del coniuge sino all’eventuale esclusione del diritto stesso o al suo affievolimento in un obbligo di natura solo alimentare e, si debba presumere, proprio in virtù della modestia del loro importo, che le stesse siano state consumate per fini di sostentamento personale.

Cassazione civile sez. I, 24/05/2018, n.12957


Modifica delle capacità economiche


Affinché la nascita di un nuovo figlio possa portare ad una revoca o riduzione dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge occorre dimostrare (con onere probatorio ovviamente gravante su chi chiede la modifica) che tale evento abbia determinato un concreto ed effettivo peggioramento delle capacità economiche e contributive del genitore; qualora, come nel caso di specie, parte attrice nulla abbia dedotto né provato in merito, deve essere esclusa la fondatezza della domanda di revoca o riduzione dell’assegno di mantenimento per il coniuge, di cui peraltro non è stato dimostrato il miglioramento delle condizioni economiche.

Tribunale Velletri sez. I, 17/05/2018


La nullità del matrimonio e l’assegno di mantenimento


A fronte del travolgimento del presupposto (permanenza del vincolo coniugale) dell’assegno di mantenimento conseguente alla sopravvenienza della dichiarazione ecclesiastica di nullità originaria di quel vincolo, non possono resistere le statuizioni economiche, relative al rapporto tra i coniugi, contenute nella sentenza di loro separazione, benché divenuta cosa giudicata, apparendo irragionevole – così dovendosi escludere qualsivoglia violazione del principio dell’intangibilità del giudicato – che possano sopravvivere pronunce accessorie al venir meno della pronuncia principale dalla quale queste dipendono. Prova ne sia che, ove intervenisse una dichiarazione di nullità di quel vincolo ai sensi della normativa civile, non vi sarebbe luogo a statuizioni corrispondenti a quelle previste in sede di separazione personale, in quanto, in simile ipotesi, il legislatore ritiene che la disciplina dei rapporti economici trovi la sua sede adeguata nel cd. matrimonio putativo.

Cassazione civile sez. I, 11/05/2018, n.11553


Esclusione solidarietà post-matrimoniale dell’altro coniuge


La formazione di una famiglia di fatto da parte del coniuge separato costituisce espressione di una scelta di vita esistenziale e consapevole, con assunzione del rischio della cessazione del rapporto, scelta che rescinde ogni collegamento con il tenore ed il modello di vita legati al coniugio e quindi esclude la solidarietà post-matrimoniale dell’altro coniuge in termini di contributo al mantenimento.

Tribunale Fermo, 02/05/2018


La coabitazione con un altro partner


La coabitazione con un altro partner da parte dell’ex coniuge fa venire meno il diritto all’assegno da parte dell’ex, anche se manca la prova di una convivenza more uxorio e si tratta solo di una “affettuosa amicizia”. Così si è espressa la Cassazione che ha anche precisato che non si può addossare all’ex coniuge tenuto a versare l’assegno l’onere di dimostrare il grado di intimità sussistente tra l’ex e il suo nuovo partner.
La Corte ha reso così meno stringenti le condizioni per la perdita dell’assegno in caso di una nuova convivenza, accogliendo nella specie il ricorso di un uomo che contestava l’obbligo di corrispondere alla sua ex moglie un assegno mensile di 800 euro in quanto questa conviveva con altro partner. Per i giudici di legittimità è sì vero che il diritto all’assegno non decade per una mera coabitazione, ma non può porsi a carico del marito l’onere di dimostrare il grado di intimità che intercorre tra la coppia”.

Cassazione civile sez. VI, 08/03/2017, n.6009


La ripetibilità dell’assegno di mantenimento


In tema di separazione personale, la decisione che nega il diritto del coniuge al mantenimento o ne riduce la misura non comporta la ripetibilità delle maggiori somme corrisposte in forza di precedenti provvedimenti non definitivi, qualora, per la loro non elevata entità, tali somme siano state comunque destinate ad assicurare il mantenimento del coniuge fino all’eventuale esclusione del diritto stesso o al suo affievolimento in un obbligo di natura solo alimentare, e debba presumersi, proprio in virtù della modestia del loro importo, che le stesse siano state consumate per fini di sostentamento personale. (Nel caso di specie, la ripetibilità dell’assegno di mantenimento è stata esclusa dalla Corte, in riforma della sentenza di secondo grado, rispetto ad un importo di euro 350).

Cassazione civile sez. I, 20/03/2009, n.6864


Fallimento dell’unione coniugale


Viene meno il diritto all’assegno di mantenimento per la moglie che con la propria condotta ha determinato il fallimento dell’unione coniugale (nella specie, la Corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva addebitato alla donna la separazione, revocando il diritto al mantenimento, individuando nei suoi comportamenti, tra i quali il ripetuto rifiuto di trasferirsi in città dove il marito doveva permanere per gran parte della settimana per via della sua attività lavorativa e l’iniziativa di dormire nella stanza del figlio e non più con il marito, il fondamento della separazione).

Cassazione civile sez. I, 19/09/2008, n.23885


L'attività dell'investigatore privato è spesso l'unico strumento valido per provare che l'ex coniuge ha iniziato una nuova relazione stabile e/o una convivenza, situazioni che possono determinare una perdita dell'assegno di mantenimento.


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