VIOLAZIONE DEL PATTO DI NON CONCORRENZA



Indagini per violazione del patto di non concorrenza


L’istituto investigativo AIRO mette a disposizione la sua professionalità e la sua esperienza, per la tutela del patrimonio aziendale, raccogliendo prove relative alla violazione del patto di non concorrenza da parte di ex dipendenti.


Art. 2125 codice civile - Patto di non concorrenza
“Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo (1).
La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata dal comma precedente”

Note
(1) Dal patto di non concorrenza scaturisce a carico del lavoratore l’obbligo di non trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore nel periodo successivo all’estinzione del rapporto. Il patto può essere incluso nel contratto di lavoro ovvero può essere concluso durante il rapporto di lavoro; può, inoltre, essere stipulato anche dopo la cessazione del rapporto, sempre che sia riconducibile al rapporto stesso.

La Ratio Legis, cioè l’obiettivo della norma , è quello di consentire al datore di lavoro di tutelarsi per il tempo successivo allo scioglimento del rapporto di lavoro, nei confronti dell'ex dipendente che passi al servizio di un'altra impresa o che decida di aprire un’attività.
Potrebbe appunto accadere che un lavoratore dipendente , una volta interrotto il rapporto di lavoro con l’azienda utilizzi e diffonda le nozioni, l’esperienza e le competenze acquisite a un’altra azienda concorrente.
Si differenzia dal divieto di concorrenza (art. 2105 Codice Civile) che è operativo, senza bisogno di alcuna pattuizione, nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro.


Il patto dovrà possedere i seguenti requisiti:

  • stipulato in forma scritta;
  • limiti dello svolgimento delle attività;
  • estensione territoriale: dovrà essere definita l’area geografica entro la quale non potrà essere svolta l’attività concorrente;
  • durata: per un massimo di 5 anni per dirigenti, imprese, soci e professionisti e un massimo di 3 per operai, quadri e impiegati;
  • penale: chiunque violi la norma, sarà tenuto a pagare una sanzione stabilita dalle parti e a risarcire qualsiasi altro danno causato al soggetto;
  • retribuzione: dovrà essere proporzionale al divieto accordato. Più ampio sarà l’obbligo maggiore sarà il corrispettivo.

Per poter dimostrare l’inadempimento del patto di non concorrenza è essenziale raccogliere prove valide da far valere in giudizio.

La nostra agenzia investigativa, documenta con prove riproducibili in giudizio, le attività lavorative dei soggetti in questione, verificandone l'eventuale slealtà e offrendo un servizio di assistenza completo.
AIRO è specializzata infatti nelle Investigazioni Aziendali a servizio di piccole, medie e grandi imprese.
Qualsiasi attività di indagine viene svolta con la massima professionalità, discrezione e riservatezza.


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