Utilizzo dei tracciatori gps da parte della Polizia  Giudiziaria in assenza dell'autorizzazione del Giudice: sentenza 38079/2015 




Si riporta testualmente lo stralcio della sentenza:


«1 - Occorre, prima di tutto, rispondere al motivo, sviluppato da gran parte dei ricorrenti, relativo alla utilizzabilità dei tracciati GPS dell'autovettura Lancia Y targata CP04611, in uso a Greco Marco. Orbene, sul punto la giurisprudenza assolutamente prevalente, cui questo collegio intende uniformarsi, ritiene che "La localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetto GPS) degli spostamenti di una persona nei cui confronti siano in corso indagini costituisce una forma di pedinamento non assimilabile all'attività di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, per la quale non è necessaria alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice, dovendosi escludere l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 266 ss. cod. proc. pen. (Fattispecie relativa al pedinamento satellitare dell'autovettura di un indagato; cfr. Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Sitzia, Rv. 239635). L'attività di indagine volta a seguire i movimenti di un soggetto ed a localizzarlo, controllando a distanza la sua presenza in un dato luogo in un determinato momento attraverso il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetto GPS) costituisce una forma di pedinamento eseguita con strumenti tecnologici, non assimilabile in alcun modo all'attività di intercettazione prevista dagli artt. 266 e seguenti cod. proc. pen.; essa non necessita, quindi, di alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice per le indagini preliminari poiché, costituendo mezzo atipico di ricerca della prova, rientra nella competenza della polizia giudiziaria. (Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013, Badagliacca, Rv. 255542). L'attività di indagine, volta a seguire gli spostamenti di un soggetto localizzato attraverso il sistema di rilevamento satellitare, costituisce una forma di pedinamento e non di intercettazione, con la conseguenza che ad essa non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 266 e ss.. (Sez. 4, n. 8871 del 29/01/2007, Navarro Mongort, Rv. 236112). La localizzazione mediante sistema satellitare (cosiddetto GPS) degli spostamenti di una persona nei cui confronti siano in corso indagini si traduce in una sorta di pedinamento e non è, pertanto, assimilabile all'attività di intercettazione di conversazioni e comunicazioni; conseguentemente, essa non necessita di alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice per le indagini preliminari. (Sez. 5, n. 24715 del 07/05/2004, Massa, Rv. 228731). La localizzazione tramite sistema satellitare (così detto GPS) degli spostamenti di un soggetto nei confronti del
quale sono in corso indagini, benché comporti un controllo non poco invasivo a carico del soggetto medesimo, non è in alcun modo assimilabile alla attività di intercettazione, prevista dagli artt. 266 e seguenti cod. proc. pen., e non necessita quindi di alcuna autorizzazione preventiva da parte del giudice per le indagini preliminari (Sez. 5, n. 16130 del 27/02/2002, Bresciani, Rv. 221918).


2 - Le relazioni di servizio della polizia giudiziaria - consistenti in resoconti di attività di appostamento, pedinamento, constatazione ed osservazione, in ordine alle quali è sempre possibile ottenere, nella compiutezza e trasparenza garantita dal contraddittorio, la rievocazione testimoniale dei verbalizzanti - non possono essere considerate atti irripetibilì agli effetti dell'art. 431, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 39230 del 08/06/2004, Aiuto, Rv. 230375). La localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetta GPS) degli spostamenti di una persona nei cui confronti siano in corso indagini, costituisce un'attività investigativa atipica, assimilabile al pedinamento, i cui risultati possono entrare nella valutazione probatoria del giudice attraverso la testimonianza degli ufficiali di polizia giudiziaria (In motivazione, la S.C. ha precisato che le relazioni della P.G. concernenti tale attività di indagine non hanno il carattere degli "atti non ripetibili", come accade per gli esiti delle intercettazioni, e non vanno inseriti nel fascicolo del dibattimento; cfr. Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Sitzia, Rv. 239638)».


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