Le chat acquisite dalla Polizia Giudiziaria con il consenso dell'indagato non prove sono valide.
Serve il provvedimento del Giudice!









chat whatsapp polizia giudiziaria

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1269 depositata il 13 gennaio 2025, ha affrontato la questione dell’acquisizione nel processo penale di messaggi scambiati tramite applicazioni di messaggistica istantanea, come WhatsApp.


Contesto del caso


Durante un controllo stradale, la polizia ha rinvenuto sostanze stupefacenti nell’auto di un individuo. Successivamente, con il consenso dell’indagato, gli agenti hanno acquisito screenshot di conversazioni WhatsApp presenti sul suo cellulare, ritenendo che potessero costituire prove rilevanti.


Pronuncia della Corte


La Suprema Corte ha stabilito che tali chat devono essere considerate corrispondenza privata e, pertanto, sono protette dall’articolo 15 della Costituzione italiana, che tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni. 

Di conseguenza, l’acquisizione di questi messaggi da parte della polizia giudiziaria richiede un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria e non può avvenire liberamente, neanche con il consenso dell’indagato.


Principi chiave evidenziati dalla sentenza

1. Tutela Costituzionale della Corrispondenza: le comunicazioni digitali, come le chat su WhatsApp, rientrano nella nozione di corrispondenza e godono della stessa protezione costituzionale prevista per le comunicazioni tradizionali.
2. Necessità di Provvedimento Giudiziario: per acquisire e utilizzare tali comunicazioni come prove in un processo penale, è indispensabile un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria, analogamente a quanto previsto per l’intercettazione di telefonate.
3. Irrilevanza del Consenso dell’Indagato: il semplice consenso dell’indagato non è sufficiente a legittimare l’acquisizione di queste comunicazioni da parte della polizia giudiziaria senza le necessarie garanzie procedurali.


Implicazioni della decisione


Questa sentenza rappresenta un significativo passo avanti nella tutela della privacy nell’era digitale, stabilendo che le comunicazioni private conservate sui dispositivi elettronici non possono essere acquisite e utilizzate nel processo penale senza il rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione e dal codice di procedura penale.

In sintesi, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’acquisizione di messaggi da applicazioni di messaggistica istantanea richiede un’attenta osservanza delle norme a tutela della segretezza della corrispondenza, rafforzando la protezione dei diritti individuali nell’ambito delle moderne comunicazioni digitali.


Personalizzare

ReCaptcha

Questo servizio Google viene utilizzato per proteggere i moduli Web del nostro sito Web e richiesto se si desidera contattarci. Accettandolo, accetti l'informativa sulla privacy di Google: https://policies.google.com/privacy

Google Analytics

Google Analytics è un servizio utilizzato sul nostro sito Web che tiene traccia, segnala il traffico e misura il modo in cui gli utenti interagiscono con i contenuti del nostro sito Web per consentirci di migliorarlo e fornire servizi migliori.