Accertamenti investigativi per separazioni e divorzi
Nell’ambito delle Indagini Private volte alla ricerca di informazioni richieste dal privato cittadino, l’Istituto Investigativo AIRO mette a disposizione le proprie risorse e competenze per accertamenti relativi a separazioni e divorzi.
La finalità delle Investigazioni Private in ambito di separazioni e divorzi è la raccolta di prove utilizzabili in sede giudiziaria. L'indagine viene sviluppata in seguito alla creazione di un progetto investigativo che ha un duplice obiettivo: garantire un intervento efficace nei risultati e ottimizzare il costo da parte del cliente.
L’attività investigativa in quest’ambito riguarda quattro temi fondamentali:
- Violazione dei doveri coniugali
“Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia" (Art. 143 c.c.). A seguito delle indagini svolte, l’istituto investigativo AIRO produrrà una relazione che potrà anche essere utilizzata in sede giudiziaria. Essere in grado di provare la violazione dei doveri coniugali - tra cui anche l’infedeltà del coniuge - tramite prove certe, può determinare l’addebito della separazione in capo al soggetto d’indagine. La pronuncia di addebito può comportare la perdita del diritto al mantenimento oppure una diversa quantificazione dell'assegno divorzile e dei diritti successori in capo al coniuge "colpevole". A quest’ultimo spetteranno eventualmente gli alimenti, ove ne ricorrano i presupposti previsti dall’Art. 438 c.c.
- Attestazione della condizione patrimoniale e del tenore di vita per la determinazione o rideterminazione dell’assegno divorzile
La quantificazione dell’assegno di mantenimento (oggi assegno divorzile) avviene qualora il giudice riconosca che uno tra gli ex coniugi versi in una situazione economicamente svantaggiosa rispetto all’altro, questo al fine di garantire ad entrambi autosufficienza e indipendenza economica. Inoltre, qualora la separazione sia addebitabile a uno solo dei due coniugi, la legge prevede che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.” (Art. 156 c.c.). Secondo la legge il calcolo viene effettuato in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato. L’importo dell’assegno di mantenimento può anche subire variazioni nel tempo per mezzo di una richiesta di revisione nel momento in cui vengano a modificarsi i presupposti patrimoniali dell'obbligato. Potrà esserci, a seconda dei casi, un aumento, una diminuzione o l’annullamento dell’importo stabilito. Anche in questo caso è particolarmente importante essere in grado di dimostrare in sede giudiziaria quale sia il reale patrimonio ed il tenore di vita dell'ex coniuge. L’attività investigativa permette di documentare la condizione patrimoniale, l’effettiva situazione lavorativa dell'ex coniuge (anche non dichiarata) ed il tenore di vita reale tramite completa e accurata documentazione. É inoltre possibile accertare e provare convivenze more uxorio - rapporto affettivo che lega due persone in comunione di vita senza il vincolo del matrimonio. Tutte le attività svolte e i documenti, unitamente a testimonianze, fotografie e filmati, saranno raccolti in una relazione utilizzabile in sede giudiziaria.
- Documentazione di incapacità o inadeguatezza (totale o parziale) del genitore in relazione all’affido prevalente o esclusivo dei figli
È prassi ormai consolidata che la separazione dei coniugi in presenza di figli minori comporti l’affidamento condiviso. È però possibile che il giudice, qualora ritenga che “l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore" (Art. 155 bis C.c.), disponga, tramite provvedimento motivato, l’affido prevalente o esclusivo ad un solo genitore. La legge non specifica quali siano i casi in cui si possa ritenere che uno dei due coniugi sia un pericolo per il minore, escludendo inoltre la possibilità che siano addotte “generiche motivazioni”. Spettando al giudice il compito di valutare caso per caso l’adeguatezza delle condizioni degli ex coniugi per disporre l’affidamento, provare l'incapacità o l’inadeguatezza (totale o parziale) del genitore diventa di cruciale importanza. Il lavoro dell’investigatore permette di raccogliere prove a supporto degli elementi sopra evidenziati nell’interesse dei figli, quali: carenze affettive, abuso o violenza, maltrattamenti, disinteresse e stile di vita incompatibile (essere dediti ad attività illecite, uso di sostanze stupefacenti, abuso di alcol, frequentazioni inadeguate, degrado personale ecc…). Le prove raccolte saranno documentate ed inserite in una relazione utilizzabile in sede giudiziaria.
- Dimostrazione della presenza o assenza dei presupposti necessari per l’assegnazione della casa coniugale
Secondo la legge “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio (Art. 337 sexies c.c.). L’intervento dell’Istituto di Investigazioni private può essere determinante nel dimostrare l’esistenza o l’assenza dei presupposti sopracitati; si pensi ad esempio alla circostanza in cui l’ex coniuge, a cui sia stata assegnata la casa coniugale, si trasferisca altrove o addirittura intraprenda una nuova relazione di convivenza (anche all’interno della stessa abitazione assegnata).
In ambito di accertamenti per separazioni e divorzi, conferire mandato ad un Istituto specializzato in Investigazioni Private, che verifichi e documenti la verità, può essere determinante per l'esito del contenzioso.
AIRO garantisce un servizio affidabile, puntuale e riservato, mettendo in campo i propri specialisti e le migliori tecnologie, al fine di garantire la protezione degli interessi del cliente.
Normativa di riferimento e sentenze della Corte di Cassazione.
La recente normativa sul divorzio breve ha introdotto significativi mutamenti nella procedura di separazione dei coniugi, riducendo i tempi per la domanda di divorzio che passano da tre anni a sei mesi procedendo così a una separazione più rapida. La legge n. 55 del 6 maggio 2015 rappresenta il maggiore cambiamento in materia da quando è stato introdotto il divorzio in Italia con il referendum del 1974.
Sentenze Cassazione in tema di doveri coniugali
Cass. civ. n. 19450/2007
(massima n. 1)
In materia di separazione tra i coniugi, ai fini dell'accertamento dell'addebito, è rilevante il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio posto in essere da un coniuge, benché tollerato negli anni dall'altro; tuttavia, seppure la tolleranza non sia una «esimente oggettiva» può essere espressione di una sostanziale cessazione dell'affectio coniugalis e quindi della conversione del matrimonio in una protratta convivenza meramente formale, con la conseguenza dell'esclusione della rilevanza del comportamento in violazione, ai fini della valutazione di cui all'art. 151, secondo comma, c.c.
(massima n. 2)
La dichiarazione di addebito della separazione implica la sussistenza di comportamenti «oggettivamente» contrari ai valori sui quali la Costituzione italiana fonda il matrimonio, benché nella «soggettiva» opinione del coniuge agente siano conformi alla «propria» personale etica o visione sociale o religiosa od ai propri costumi o siano espressivi di una spontanea reattività a stili di vita non condivisi.
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19450 del 20 settembre 2007)
Cass. civ. n. 5762/1997
(massima n. 1)
A norma dell'art. 156 c.c., il diritto all'assegno di mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio e sussista una disparità economica tra i coniugi. Pertanto, il giudice, al fine di stabilire se l'assegno sia dovuto, deve prioritariamente valutare il suddetto tenore di vita, e, solo successivamente, esaminare se i mezzi economici a disposizione del coniuge che lo abbia richiesto siano tali da consentirgliene la conservazione indipendentemente dall'assegno. In caso contrario, dovrà procedersi alla valutazione comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della separazione, al fine di stabilire se tra essi vi sia una disparità economica che giustifichi l'imposizione dell'assegno, nonché la misura di esso.
(massima n. 2)
Nell'ipotesi cui si sia verificata, durante la convivenza matrimoniale e prima della domanda di separazione, la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, il giudice, per ritenerla ininfluente in relazione all'addebitabilità della separazione, deve accertare in modo rigoroso e puntuale il carattere meramente formale della convivenza. A tal fine è, peraltro, irrilevante l'eventuale tolleranza di un coniuge rispetto alla violazione di tali doveri da parte dell'altro, vertendosi in materia in cui diritti e doveri sono indisponibili
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5762 del 27 giugno 1997)
Sentenze Cassazione in tema di maltrattamenti in famiglia
Cass. pen. n. 25498/2017
In assenza di vincoli nascenti dal coniugio, il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile nei confronti di persona non più convivente "more uxorio" con l'agente a condizione che quest'ultimo conservi con la vittima una stabilità di relazione dipendente dai doveri connessi alla filiazione.
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 25498 del 22 maggio 2017)
Cass. pen. n. 36503/2011
Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia il genitore che tenga nei confronti del figlio minore comportamenti iperprotettivi tali da incidere sullo sviluppo psicofisico dello stesso, a prescindere dal fatto che il minore abbia o meno percepito tali comportamenti come un maltrattamento o vi abbia acconsentito.
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 36503 del 10 ottobre 2011)
Cass. pen. n. 44090/2014
E configurabile lo stato di quasi flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia purché: a) il singolo episodio lesivo risulti non isolato ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o in altro modo lesivi; b) l'episodio delittuoso sia avvenuto immediatamente prima e l'autore di esso si sia dato alla fuga ovvero sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appare che egli abbia appena commesso il reato.
(Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 44090 del 23 ottobre 2014)
Sentenze Cassazione in tema di assegnazione della casa familiare
Cass. civ. n. 14553/2011
L'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 155 quater cod. civ., rispondendo all'esigenza di conservare l'"habitat" domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità e che comunque usassero in via temporanea o saltuaria.
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 14553 del 4 luglio 2011)
Cass. civ. n. 16398/2007
In materia di separazione e divorzio, il disposto dell'art. 155 quater c.c., come introdotto dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54, facendo riferimento all'«interesse dei figli» conferma che il godimento della casa familiare è finalizzato alla tutela della prole in genere e non più all'affidamento dei figli minori, mentre, in assenza di prole, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare, sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi, è giuridicamente irrilevante, ne consegue che il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 16398 del 24 luglio 2007)